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©GFB STUDIUM s.r.l.
DOPO LA LEGGE 276/2003
TUTTI GLI APPALTI VANNO ATTENTAMENTE MONITORATI PERCHE’ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME GIUSLAVORISTICHE DA PARTE DELL’APPALTATORE, LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE RICADE AUTOMATICAMENTE SUL COMMITTENTE.
GFB
REGULARITY CONTROLDa questa esigenza è nata una realtà italiana attrezzata per fornire servizi puntuali alle aziende
della LOGISTICA e TRASPORTO, che hanno scelto di ESTERNALIZZARE I SERVIZI,
con riguardo al mercato italiano e a quello internazionale .
La Società, operando in stretto coordinamento con le aziende del Gruppo e importanti Partners, offre da più di 10 ANNI, una completa e integrata gamma di servizi, per aiutare i propri clienti, VERIFICANDO E CLASSIFICANDO IL GRADO DI AFFIDABILITA’ DEI FORNITORI e
VERIFICANDO LA CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, attraverso un proprio collaudato sistema operativo.
I professionisti di GFB sono sempre al fianco del cliente nel trovare soluzioni innovative, sfruttare le opportunità TECNOLOGICHE, per comprendere e anticipare i rischi collegati alla
SICUREZZA e ALLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
fornendo attraverso la propria esperienza tutto il supporto necessario nella gestione e organizzazione del personale.
IL COMMITTENTE IN UN CONTRATTO DI APPALTO
HA LA NECESSITA' DI TUTELARE I PROPRI INTERESSI
ATTRAVERSO UNA VERIFICA PERIODICA DELLA DOCUMENTAZIONE
ATTIVANDO UNA SERIE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA DEI PROPRI APPALTATORI E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI
LA VERIFICA PREVENTIVA E’ FONDAMENTALE,
IN QUANTO SERVE A CONTENERE I COSTI COLLEGATI A:
SULLA REGOLARITA’ DI TUTTI GLI APPALTATORI E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI
NON SI PUO’ ASPETTARE CHE SI VERIFICHINO SITUAZIONI DI CONFLITTO MA OCCORRE AVERE UNA VISIONE PRECISA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DELL’APPALTATORE O/E SUBAPPALTATORE CON ANTICIPO, PER PORVI RIMEDIO.
IL NOSTRO SERVIZIO E’ SOPRATTUTTO PER FORNIRE REPORT AGGIORNATI AL MESE IN CORSO.
PERCHE' E' IMPORTANTE IL CONTROLLO DOCUMENTALE
Come è noto, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, il committente in caso di affidamento a terzi di opere o servizi di regimi d’appalto, « E' OBBLIGATO IN SOLIDO CON L’APPALTATORE NONCHE' CON CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI ENTRO IL LIMITE DI DUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELL’APPALTO, A CORRISPONDERE AI LAVORATORI I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI, COMPRESE LE QUOTE DI FINE RAPPORTO, NONCHE’ I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E I PREMI ASSICURATIVI DOVUTI IN RELAZIONE AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO» NONCHE’ «AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA».
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